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Di seguito trovate alcuni cenni delle ultime novità fiscali.
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TFM – Non opera il limite quantitativo previsto per il TFR
L’accantonamento delle quote del Trattamento di Fine Mandato (TFM) degli amministratori non è soggetto al limite quantitativo previsto dall’art. 2120 del Codice Civile (1/13 della retribuzione lorda) applicabile esclusivamente ai lavoratori dipendenti.
Le quote di accantonamento possono essere dedotte ogni anno, purché il trattamento sia stabilito da un atto scritto con data certa antecedente l’inizio del rapporto e che ne specifichi l’importo. In assenza di tali requisiti, i compensi sono deducibili sulla base del principio di cassa, ovvero nell’esercizio in cui vengono effettivamente corrisposti. Questi i principi ribaditi dall’ordinanza n. 3299/2025 della Corte di Cassazione.
Immediata liquidazione del 30% del danno – Novità della L. 40/2025 (“Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità”)
L’art. 23 della L. 40/2025 stabilisce che il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa catastrofale per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, può chiedere l’immediata liquidazione, nel limite del 30% del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile.
La procedura prevede che l’impresa assicurativa, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, effettui un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e le condizioni dei beni strumentali, oltre alla riconducibilità diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
Entro 5 giorni dal sopralluogo, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale, nei territori per i quali é stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, l’impresa assicurativa liquida un importo pari al 30% del danno indennizzabile.
Se il sopralluogo non è effettuato nel termine indicato, l’impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Separazione fittizia per sfuggire al Fisco: condanna estesa anche al coniuge complice
Con la sentenza n. 8259 del 28 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito la portata del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, disciplinato dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 74/2000, estendendone la rilevanza anche al coniuge complice, pur non essendo questi direttamente debitore nei confronti dell’Erario. Il caso esaminato riguarda una coppia che, per evitare l’azione di riscossione da parte dell’amministrazione finanziaria, ha inscenato una separazione consensuale e un successivo divorzio, pur continuando a convivere more uxorio, compiendo atti giuridici volti a sottrarre beni aggredibili da parte del Fisco.
Fondo perduto per Impianti Fotovoltaici e minieolici
E’ stata finalmente pubblicata un’importantissima opportunità di finanziamento dedicata alle imprese che intendono investire in impianti fotovoltaici e minieolici, si tratta di contributi a fondo perduto così determinati:
- 40% del costo per impianti fotovoltaici (30% per le medie imprese);
- 30% per sistemi di accumulo e stoccaggio;
- 50% per la diagnosi energetica.
L’agevolazione è riservata a progetti di investimento compresi tra €30.000 e €1.000.000
Tempistiche da tenere a mente:
- Lo sportello sarà attivo dal 4 aprile al 17 giugno 2025;
- Le spese sono ammissibili solo a partire dalla data di presentazione della domanda;
Si tratta di un’occasione concreta per migliorare l’efficienza energetica e ridurre i costi, beneficiando di un importante supporto economico.
Affrancamento Riserve di bilancio in sospensione
Il c.d. “Decreto IRPEF – IRES”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2024, n. 294, ripropone la possibilità di affrancare alcune voci di bilancio esistenti applicando un’imposta sostitutiva pari al 10%.
Le modalità di attuazione vengono demandate ad un Decreto MEF da emanarsi entro il 1° marzo 2025 (60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma).
Tuttavia ad oggi tale Decreto non risulta ancora emanato.
Secondo quando disposto dal comma 1, primo periodo, l’affrancamento interessa:
- i saldi attivi di rivalutazione non affrancati;
- le riserve e i fondi in sospensione d’imposta presenti nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
Le riserve o i fondi sono detti “in sospensione” in quanto per le somme in essi accantonate l’imposizione fiscale in capo alla società non è avvenuta e risulta essere sospesa e rinviata al momento della loro distribuzione.
L’affrancamento, che può essere effettuato per l’intero ammontare accantonato in ciascun fondo o riserva o soltanto per una parte dello stesso, si realizza con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 10% da versare in 4 rate alle scadenze della dichiarazione dei redditi.






