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Di seguito trovate alcuni cenni delle ultime novità fiscali.
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- 📄 1.INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE
- 😎 2. Figlio età 31 anni e detrazione spese mediche
- 👨🦳 3. Incentivo al posticipo del pensionamento per il 2025: estensione della misura e istruzioni operative
- 👷 4.Infortuni sul lavoro . Azione di regresso verso il datore di lavoro responsabile -Iscrizione ipotecaria – Esenzione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 18.6.2025 n. 162)
- 💳 5.Scontrino fiscale digitale per tutti: dal 2027 addio definitivo alla carta
Per approfondimenti relativi ai temi trattati, non esitare a contattare i Professionisti di riferimento che saranno a vostra completa disposizione. News a cura della Redazione di Informativa Fiscale | QUICKLO NEWS
📄 1.INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE
| Indice del mese di MAGGIO 2025 | = | 121,2 |
| Variazione percentuale rispetto al mese precedente | = | – 0,1 |
| Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente | = | + 1,4 |
| Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti | = | + 2,2 |
In particolare il suddetto indice dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare l’aggiornamento dei canoni di locazione immobiliare e per la rivalutazione degli assegni di mantenimento dovuti all’ex coniuge in caso di separazione/divorzio.
😎 2. Figlio età 31 anni e detrazione spese mediche
| Per i figli di età superiore a 30 anni non spetta la detrazione per i figli a carico. Il genitore può comunque detrarre le spese mediche sostenute per il figlio? |
| Ai sensi dell’art. 15, comma 2, TUIR, le spese mediche sono detraibili anche se sostenute a favore dei familiari elencati nell’art. 12, TUIR, ossia dei familiari fiscalmente a carico, considerando tali:
· i membri della famiglia con un reddito complessivo pari o inferiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili; · i figli di età non superiore a 24 anni con un reddito complessivo pari o inferiore a € 4.000, al lordo degli oneri deducibili. I figli (compresi i figli adottivi / affidati / affiliati e, dal 2025, i figli conviventi del coniuge deceduto) possono essere considerati familiari a carico anche se non conviventi con il contribuente, indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. Quanto sopra comporta che, a prescindere dal fatto che il genitore fruisca dell’Assegno Unico, della detrazione IRPEF per i figli a carico ovvero né dell’uno né dell’altra, le spese mediche sostenute per il figlio sono detraibili se lo stesso risulta “fiscalmente a carico”, ossia se sono rispettati i predetti limiti reddituali. A tal fine si rammenta inoltre che, se il documento che certifica la spesa sostenuta per il figlio è intestato: · al genitore, la detrazione spetta allo stesso; · al figlio, la spesa va ripartita tra i due genitori nella proporzione in cui l’hanno effettivamente sostenuta. Se la spesa è ripartita in misura diversa dal 50%, nel documento va annotata la percentuale di ripartizione. Se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare. |
👨🦳 3. Incentivo al posticipo del pensionamento per il 2025: estensione della misura e istruzioni operative
Con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), il legislatore ha introdotto una rilevante modifica al meccanismo di incentivo al posticipo del pensionamento dei lavoratori dipendenti.
La nuova disposizione, contenuta all’articolo 1, comma 161 della Legge di Bilancio 2025
Finalità e natura dell’incentivo
L’incentivo in questione si rivolge ai lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile (ai sensi dell’articolo 14.1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4) o alla pensione anticipata ordinaria (ai sensi dell’articolo 24, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), decidano di continuare l’attività lavorativa.
A tali soggetti è riconosciuta la facoltà di rinunciare all’accredito della quota IVS a proprio carico: questa somma, normalmente destinata all’INPS, viene interamente corrisposta al lavoratore dal datore di lavoro in busta paga, con una esenzione totale sia fiscale che contributiva.
Presupposti per l’accesso all’incentivo
Per poter accedere al beneficio, i lavoratori devono trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
essere iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) o a forme sostitutive/esclusive della medesima;
non aver ancora conseguito una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità;
non aver raggiunto il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
aver maturato entro il 31 dicembre 2025 il diritto alla pensione anticipata o alla pensione anticipata flessibile.
La rinuncia può essere esercitata una sola volta nella vita lavorativa e riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente in essere o instaurati successivamente. È prevista la possibilità di revoca.
👷 4.Infortuni sul lavoro . Azione di regresso verso il datore di lavoro responsabile -Iscrizione ipotecaria – Esenzione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 18.6.2025 n. 162)
In caso di infortuni sul lavoro, ove l’Ente pubblico preposto abbia erogato le prestazioni economiche e, poi, sia stata accertata la responsabilità per violazione delle norme antinfortunistiche da parte del datore, l’ente medesimo agisce in regresso verso il datore e iscrive ipoteca sui suoi beni per garantire il recupero (art. 10 del DPR 1124/1965).
Con la risposta ad interpello 18.6.2025 n. 162, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in queste ipotesi, l’iscrizione ipotecaria gode dell’esenzione di cui all’art. 10 della L. 533/1973, sia in caso di giudizio di regresso instaurato di fronte al giudice civile – Magistrato del lavoro, sia in caso di regresso derivante dal processo penale, per costituzione di parte civile.
Infortunio sul lavoro – Rilevanza del comportamento del lavoratore – Vigilanza del datore di lavoro (Cass. pen. 17.6.2025 n. 22843)
La Cass. pen. 17.6.2025 n. 22843, in tema di rilevanza della condotta del lavoratore in caso di infortunio, ribadisce il principio per cui non può esservi esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, dovendo il datore assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in relazione a possibili comportamenti trascurati del lavoratore.
All’interno dell’area di rischio considerata, la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta datoriale e l’evento lesivo solo in certe ipotesi, come quando sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia o sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli.
💳 5.Scontrino fiscale digitale per tutti: dal 2027 addio definitivo alla carta
Con la recente approvazione della risoluzione parlamentare n. 7-00286, presentata in Commissione Finanze della Camera, si avvia ufficialmente il percorso normativo che porterà alla completa digitalizzazione dello scontrino fiscale, fino al suo abbandono definitivo in formato cartaceo. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare, entro il 1° gennaio 2027, a una dematerializzazione totale dei documenti commerciali, compresi quelli che accompagnano i pagamenti effettuati in contanti, i quali saranno anch’essi documentati in formato digitale






