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Di seguito trovate alcuni cenni delle ultime novità fiscali.
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💶 CPB 2025-2026 – Regime del ravvedimento 2019-2023 – Emendamento al DL 84/2025
Con un emendamento al DL 17.6.2025 n. 84, approvato dalla Commissione finanze della Camera dei deputati, viene riproposto il regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale; la nuova versione, che ricalca in buona parte quella introdotta lo scorso anno dal DL 113/2024, è riservata ai contribuenti che aderiranno al CPB 2025-2026 entro il 30.9.2025.
Nei confronti di tali soggetti, previo versamento di un’imposta sostitutiva, sono inibite le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del DPR 600/73 e quelle ai fini IVA di cui all’art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72, relativamente alle annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
🏚️ Cessione a due soggetti diversi di nuda proprietà e usufrutto – Modalità dell’imposizione – Emendamento al DL 84/2025
Con un emendamento al Ddl. di conversione del DL 84/2025, è stato proposto l’inserimento di una norma di interpretazione autentica dell’art. 67 del TUIR, volta a superare la recente interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate della “nuova” lett. h) della citata norma, nella risposta ad interpello n. 133/2025.
In tale documento, l’Amministrazione ha affermato che, ove due coniugi alienino la proprietà di un immobile di cui gli acquirenti si intestano l’uno la nuda proprietà e l’altro l’usufrutto, l’atto di “costituzione” del diritto di usufrutto va considerato autonomamente e ricade nell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR, generando redditi diversi a prescindere dal quinquennio.
L’emendamento in questione, invece, afferma che l’art. 67 del TUIR deve essere interpretato nel senso che si ricade:
– nella lettera h) della norma quando, a seguito dell’atto di “costituzione” del diritto, il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile;
– nella lettera b) della norma se il cedente “si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene”.
🚜 Aziende agricole – Esoneri contributivi per danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali – Istruzioni operative (circ. INPS 16.6.2025 n. 103)
Le imprese agricole possono beneficiare di interventi finanziari per compensare i danni subiti dal verificarsi di:
– calamità naturali;
– eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;
– diffusione di epizoozie (malattie degli animali) e organismi nocivi ai vegetali.
La disciplina relativa agli interventi compensativi ex post (art. 5 co. 2 del DLgs. 102/2004) assume rilievo per l’INPS nel caso in cui il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in occasione dell’adozione dei decreti con cui accerta l’eccezionalità dell’avversità atmosferica, il verificarsi della calamità naturale o dell’epizoozia o della diffusione di organismi nocivi ai vegetali, includa tra le misure di intervento l’applicazione di agevolazioni previdenziali consistenti in esoneri contributivi di cui all’art. 8 del DLgs. 102/2004
Per accedervi è necessaria la domanda da parte dell’interessato.
Di recente, l’INPS ha fornito nuove istruzioni con la circ. 16.6.2025 n. 103.






