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Di seguito trovate alcuni cenni delle ultime novità fiscali. Per eventuali approfondimenti delle tematiche trattate, potrete prendere contatto con il Professionista di riferimento.
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- Debitori decaduti dalla rottamazione al 31.12.2024 – Riammissione – Novità del Ddl. di conversione del DL 202/2024 (c.d. DL “Milleproroghe”)
- Svolgimento Assemblee tramite le semplificazioni contenute nell’art. 106 del DL 18/2020 convertito – Proroga al 31.12.2025
- Sponsorizzazioni di importo non superiore a 200.000,00 euro a società e associazioni sportive dilettantistiche – Deducibilità – Condizioni
- Esportazioni: obbligo in arrivo per l’indicazione della Regione di spedizione nelle dichiarazioni doganali
- Irrilevanza fiscale della cancellazione per il quinquennio – Legittimazione processuale e responsabilità dei soci (Cass. SS.UU. 12.2.2025 n. 3625)
- Fatturazione elettronica per operatori sanitari attiva dal 01/01/2026
- Conversazioni WhatsApp e iMessage – Utilizzabilità
- Rimborso delle spese per lo svolgimento dell’attività diverse da quelle sostenute in nome e per conto del cliente – Novità del DLgs. 192/2024
- Coltivazioni “fuori suolo” – Attività produttive di reddito agrario – Novità del DLgs. 192/2024 (c.d. DLgs. di “Riforma dell’IRPEF e dell’IRES” attuativo della L. 111/2023) – Qualifica di fabbricato rurale strumentale
Per approfondimenti relativi ai temi trattati, non esitare a contattare i Professionisti di riferimento che saranno a vostra completa disposizione. News a cura della Redazione di Informativa Fiscale | QUICKLO NEWS
Debitori decaduti dalla rottamazione al 31.12.2024 – Riammissione – Novità del Ddl. di conversione del DL 202/2024 (c.d. DL “Milleproroghe”)
In base ad un emendamento introdotto in sede di conversione del DL 202/2024 si propone di introdurre una riammissione alla rottamazione ex L. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater), con domanda da presentare entro il 30.4.2025. Successivamente, le somme verranno liquidate d’ufficio entro il 30.6.2025 e gli importi potranno essere pagati in 10 rate secondo le scadenze di legge. Nella domanda non potranno essere indicati carichi non oggetto della precedente rottamazione ex L. 197/2022, non trattandosi di una nuova rottamazione ma di una riammissione alla precedente per coloro i quali sono decaduti al 31.12.2024 per irregolarità nel pagamento delle rate.
Svolgimento Assemblee tramite le semplificazioni contenute nell’art. 106 del DL 18/2020 convertito – Proroga al 31.12.2025
In sede di conversione in legge del DL Milleproroghe (DL 202/2024), è stato inserito il comma 14-sexies dell’art. 3 del DL 202/2024 che riapre, fino al 31.12.2025, i termini di applicazione della disciplina emergenziale dettata in tema di assemblee dall’art. 106 del DL 18/2020 convertito.
Il termine in questione è stato oggetto di plurime proroghe. Una volta in vigore la nuova proroga, quindi, anche per le assemblee di approvazione dei bilanci al 31.12.2024 sarà possibile utilizzare le semplificazioni previste dal citato art. 106 del DL 18/2020 convertito, come, ad esempio, la possibilità di svolgere l’assemblea in modo “virtuale”, senza indicare un luogo fisico di convocazione.
Sponsorizzazioni di importo non superiore a 200.000,00 euro a società e associazioni sportive dilettantistiche – Deducibilità – Condizioni
Ai sensi dell’art. 12 co. 3 del DLgs. 36/2021, le sponsorizzazioni di importo non superiore a 200.000,00 euro, se effettuate a favore di determinati soggetti (tra i quali rientrano le associazioni sportive dilettantistiche) costituiscono, per il soggetto erogante, spese di pubblicità, per presunzione assoluta di legge. Si devono, pertanto, ritenere se integrate, entro tale limite, sia l’inerenza, sia la congruità dell’onere (in senso conforme, da ultimo, Cass. 9.7.2024 n. 18726 e 12.9.2023 n. 26368).
Il rispetto del limite di 200.000 euro va verificato con riferimento al periodo d’imposta, anche nell’ipotesi di esercizi a cavallo d’anno o di durata diversa dai 12 mesi (cfr. risposte della DRE per il Piemonte alla Serata di Aggiornamento del 28.4.2004): in tale ultimo caso, non bisogna neppure procedere al ragguaglio ad anno.
Esportazioni: obbligo in arrivo per l’indicazione della Regione di spedizione nelle dichiarazioni doganali
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con un avviso del 14 febbraio 2025, ha segnalato agli operatori economici l’imminente obbligatorietà dell’indicazione della Regione di spedizione nelle dichiarazioni doganali di esportazione. L’informazione, finora facoltativa, è fondamentale per la raccolta e l’elaborazione delle statistiche sul commercio estero con i Paesi terzi, gestite dall’ ISTAT
Irrilevanza fiscale della cancellazione per il quinquennio – Legittimazione processuale e responsabilità dei soci (Cass. SS.UU. 12.2.2025 n. 3625)
Per effetto dell’art. 28 co. 4 del DLgs. 175/2014, per i cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, l’ente estinto, ai fini delle attività di accertamento, di riscossione e del contenzioso è ancora in vita. Di conseguenza, nel quinquennio e secondo la Cass. SS.UU. 12.2.2025 n. 3625:
– la legittimazione processuale spetta all’ex liquidatore che continua ad avere la rappresentanza;
– comunque l’ente impositore può rivolgere la propria pretesa ai soci ai sensi dell’art. 2495 c.c. o dell’art. 36 co. 3 del DPR 600/73, non dovendo attendere che spiri il quinquennio.
Fatturazione elettronica per operatori sanitari attiva dal 01/01/2026
In relazione agli adempimenti Iva, si ricorda che il divieto di utilizzo delle fatture elettroniche nelle prestazioni sanitarie destinate ai consumatori finali è stato prorogato al 31 marzo 2025, mentre il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni effettuate dagli enti del Terzo settore entrerà in vigore solo dal 1° gennaio 2026.
Conversazioni WhatsApp e iMessage – Utilizzabilità
Secondo la giurisprudenza tributaria le conversazioni tramite messaggistica istantanea (WhatsApp e iMessage) non possono essere utilizzate come prova nel processo (C.T. Prov. Reggio Emilia 14.4.2021 n. 105/1/21)
Tuttavia, in altri ambiti si è rafforzata l’opinione di segno opposto (Cass. pen. 19.10.2022 n. 39529, Cass. pen. 28.6.2023 n. 38678) e, da ultimo, nel processo civile si è affermato che le conversazioni WhatsApp risultano utilizzabili salvo che la parte contro cui vengono prodotti ne contesti espressamente l’autenticità (Cass. 18.1.2025 n. 1254).
Rimborso delle spese per lo svolgimento dell’attività diverse da quelle sostenute in nome e per conto del cliente – Novità del DLgs. 192/2024
La nuova disciplina dei rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico (ex artt. 54 co. 2 lett. b) e 54-ter co. 1 del TUIR) esplica effetti ai soli fini delle imposte sui redditi.Allo stato attuale, infatti, la normativa IVA risulta invariata, con il risultato che le somme rimborsate continuano a essere incluse nella base imponibile IVA (ex art. 13 del DPR 633/72) e, quindi, nel volume d’affari (ex art. 20 del DPR 633/72).Tale circostanza rileva anche ai fini della base di calcolo del contributo integrativo che gli iscritti agli Ordini professionali devono versare alla relativa Cassa di previdenza e assistenza.
Coltivazioni “fuori suolo” – Attività produttive di reddito agrario – Novità del DLgs. 192/2024 (c.d. DLgs. di “Riforma dell’IRPEF e dell’IRES” attuativo della L. 111/2023) – Qualifica di fabbricato rurale strumentale
Tra le attività da cui derivano redditi agrari ex art. 32 del TUIR (se esercitate entro determinati limiti), l’art. 1 del DLgs. 192/2024 (DLgs. di “Riforma dell’IRPEF e dell’IRES”) ha introdotto la produzione di vegetali tramite l’utilizzo di fabbricati censiti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10 (c.d. colture “fuori suolo”). Nessuna modifica è stata tuttavia recata alla definizione di “fabbricato rurale strumentale” ex art. 9 co. 3-bis del DL 557/93. In attesa di chiarimenti, in base ad un’interpretazione sistematica della norma parrebbe possibile ricondurre nella categoria dei “fabbricati rurali strumentali” anche quelli impiegati per le colture “fuori suolo”, in quanto utilizzati “per la protezione delle piante” (art. 9 co. 3-bis lett. a) del DL 557/93). Attribuendo la qualifica di “fabbricato rurale strumentale”, anche per detti immobili dovrebbe dunque riconoscersi l’aliquota ridotta per l’IMU di cui all’art. 1 co. 750 della L. 160/2019.Con riguardo ai redditi derivanti dai fabbricati impiegati per le colture “fuori suolo”, sono introdotte invece delle disposizioni ad hoc. L’art. 36 del TUIR (come modificato dall’art. 1 del DLgs. 192/2024) dispone infatti che detti immobili:
– se non locati, producono reddito dominicale;
– in caso contrario, producono reddito dei fabbricati ex artt. 36 ss. del TUIR.







