↔️ Responsabilità solidale dei soci – Presupposti – Autorizzazione all’illecita prosecuzione dell’attività sociale (Cass. 1.8.2025 n. 22169)

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 1.8.2025 n. 22169, in relazione all’art. 2476 co. 8 c.c., ha precisato che:
– la responsabilità dei soci deriva da una condotta commissiva, ossia dall’avere “deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi”, a cui faccia seguito un determinato atto avente ad oggetto la gestione della società, ad opera degli amministratori;
– la norma non richiede una forma particolare per la condotta di decisione e/o di autorizzazione. Ne consegue che essa può derivare dal compimento di atti formali o desumersi da manifestazioni di volontà dei soci che abbiano, anche in via di mero fatto, dato impulso o influenzato l’attività degli amministratori, inducendoli a compiere atti di gestione dannosi per la società.
A fronte di ciò, si osserva come anche i soci di una srl che autorizzino gli amministratori a posticipare l’adozione delle determinazioni imposte dalla perdita del capitale sociale (o la messa in liquidazione della società) rispondano dei danni procurati alla società ed ai creditori sociali dall’illecita prosecuzione dell’attività. Ciò a prescindere dall’entità della quota di partecipazione alla società.

💸Decreto fiscale 2025.

DL n. 84/2025 è stato convertito in Legge n. 108/2025.

Il provvedimento, in vigore dallo scorso 17 giugno, introduce disposizioni urgenti in materia fiscale, tra cui misure interpretative, adempimenti agevolati e chiarimenti normativi tra cui

Articolo 1: disciplina estesa e chiarita per numerosi profili fiscali

L’articolo 1, nei commi da 1 a 9, contiene misure di varia natura, tra cui:

L’introduzione di una norma di interpretazione autentica in materia di usufrutto e altri diritti reali di godimento su immobili.

In particolare, viene chiarito che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o di altro diritto reale di godimento, senza spossessamento totale, costituisce reddito diverso (imponibile ex art. 67, comma 1, lett. h del TUIR). Invece, se il disponente

si spoglia totalmente del diritto reale, si configura una plusvalenza, da tassare ai sensi delle lettere b) e b-bis) del medesimo articolo 67.

🌀​​Conto termico 3.0 – Approvazione del decreto (comunicato MASE 5.8.2025)

Con un comunicato del MASE 5.8.2025 viene reso noto che il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha adottato il decreto “Conto Termico 3.0”, che aggiorna e potenzia il meccanismo di incentivazione per interventi di piccole dimensioni, finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici. Il testo prevede un limite di spesa annua di 900 milioni, di cui 400 destinati alle P.A. e 500 per i privati.
Il decreto, inoltre, semplifica l’accesso al meccanismo, amplia la platea dei beneficiari, aggiorna le tipologie di interventi agevolabili e le spese ammissibili, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e dei prezzi di mercato.
In aggiunta agli interventi già previsti, quali l’isolamento termico, l’installazione di pompe di calore o di collettori solari, sono incentivabili nuove tipologie di intervento quali ad esempio gli impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.
Viene riconosciuta una copertura media del 65% delle spese ammissibili che arriva al 100% nel caso di interventi realizzati su edifici pubblici in Comuni fino a 15.000 abitanti, scuole pubbliche, ospedali e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di cura, assistenza o ricovero.

📃 Indicazione della dicitura in fattura – Eliminazione del riferimento normativo – Sostituzione con codice identificativo degli investimenti agevolati – Novità del Ddl. recante misure di semplificazione per le imprese

Nell’ambito del Ddl. recante misure di semplificazione per le imprese, approvato dal Consiglio dei Ministri, sarebbe prevista l’eliminazione dell’indicazione del riferimento normativo dell’agevolazione nella dicitura in fattura, che verrebbe sostituito con l’indicazione di un codice identificativo degli investimenti agevolati, stabilito con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
La modifica riguarderebbe:
– l’art. 1 co. 1062 della L. 178/2020 per il credito d’imposta investimenti 4.0, il quale prevede che “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter”;
– l’art. 38 co. 15 del DL 19/2024 per il credito d’imposta transizione 5.0, il quale prevede che “le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.
Le nuove disposizioni si applicherebbero con riferimento alle spese per l’acquisto di beni agevolati sostenute, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, dalla data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definirà i codici identificativi.

🏢​Acquisto di fabbricato strumentale con fabbricato abitativo pertinenziale destinato ad abitazione del custode – Detraibilità dell’IVA – Condizioni

In caso di acquisto di un complesso immobiliare strumentale e di un’unità di natura abitativa (classificata in una delle categorie catastali del gruppo A, eccetto A/10), destinata ad accogliere l’alloggio del custode, occorre valutare se l’IVA gravante sull’acquisto del bene possa essere detraibile.
Laddove si possa ritenere che il fabbricato abitativo abbia carattere pertinenziale rispetto all’immobile strumentale principale oggetto di acquisto, non parrebbe applicabile l’indetraibilità oggettiva di cui al citato art. 19-bis1 lett. i) del DPR 633/72.
Al ricorrere del nesso di pertinenzialità, la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto potrebbe essere ammessa tanto per il bene principale quanto per la sua pertinenza ex art. 817 c.c..
L’Agenzia delle Entrate, seppur con riferimento al regime fiscale delle operazioni attive, ha affermato che il sussistere del nesso “consente di estendere alla pertinenza l’applicazione della medesima disciplina dettata per la tipologia del fabbricato principale” (circolare n. 12/2007).
La Cassazione ha, inoltre, sancito la detraibilità dell’imposta gravante su un immobile, classificato come abitativo (categoria A/3), destinato all’abitazione dei custodi, in virtù del principio, ormai consolidato, secondo cui “la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata (…) in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività” (Cass. n. 3396/2020).

🧾​Estratto conto contributivo – Procedura on line per la consultazione – Implementazione (messaggio INPS 2.9.2025 n. 2553)

Con il messaggio 2.9.2025 n. 2553, l’INPS ha comunicato di aver implementato la procedura on line per consentire agli utenti interessati la consultazione del proprio estratto conto contributivo.
La funzionalità in questione è prevista dai Piani di evoluzione dei servizi (PES) 2024 e consente in modo agevole la consultazione in ordine cronologico dei periodi contributivi con l’indicazione, per ognuno di essi, della Gestione o del Fondo di riferimento.
Oltre a una rinnovata veste grafica, l’implementazione consente ora a un soggetto iscritto a due o più Gestioni, la possibilità di visualizzare un prospetto riepilogativo con l’esposizione cronologica dei periodi accreditati.
Inoltre, nella modalità espositiva in argomento, l’estratto contributivo contiene i dati quantitativi integrati da una serie di elementi rilevanti per il quadro previdenziale del soggetto assicurato. Si tratta, in particolare, di note che descrivono le condizioni e i limiti per l’utilizzo di determinati periodi o che segnalano anomalie nelle informazioni, oppure la presenza di notizie relative a situazioni personali o vicende assicurative in corso di definizione, destinate a modificare il conto individuale (l’autorizzazione ai versamenti volontari, la presenza di una domanda di riscatto della laurea, ecc.).

💶​Trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori – Misura dell’accantonamento – Congruità e ragionevolezza rispetto alla realtà economica dell’impresa

La misura dell’accantonamento annuale al fondo trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM) deve essere determinata secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa (ris. Agenzia delle Entrate 13.10.2017 n. 124).
In assenza di indicazioni più puntuali su quali siano i parametri che possano far considerare ragionevole e congruo l’importo stanziato annualmente al fondo TFM, si analizzano i casi affrontati dalla giurisprudenza, al fine di trarne alcune indicazioni utili per le valutazioni di congruità.
Ad esempio, la C.G.T. II Toscana 31.10.2023 n. 1079/1/23 ha considerato ragionevole e congruo un accantonamento annuo di 100.000,00 euro, a fronte di un reddito d’impresa pari a 300.000,00 euro.
Secondo la C.T.R. Piemonte 11.2.2022 n. 212/2/22, invece, non può dirsi sproporzionato un accantonamento annuo di 150.000,00 euro, a fronte di un volume d’affari annuo mediamente di 2 milioni di euro.

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